Niente sanzioni se il cliente non sa dell’indebita compensazione del professionista
Il contribuente deve dimostrare di aver querelato tempestivamente l’intermediario una volta venuto a conoscenza della frode
Non vanno applicate le sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DLgs. 472/1997, nel caso in cui il contribuente dimostri di non essere stato a conoscenza dell’indebita compensazione di crediti inesistenti, operata fraudolentemente dal professionista incaricato. È essenziale, a tal fine, che il contribuente, una volta che abbia avuto conoscenza della frode commessa dall’intermediario, abbia tempestivamente proceduto a sporgere querela all’autorità competente.
Questo è il principio che emerge da due sentenze della Provinciale di Reggio Emilia (la n. 17/2/19 del 21 gennaio 2019 e la n. 190/2/19 del 18 settembre 2019) investita dell’impugnazione di due atti di recupero di crediti inesistenti che trovavano origine nella stessa condotta, tenuta verosimilmente ...
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