La responsabilità tributaria del cessionario ha natura sussidiaria
L’Erario non può direttamente rivolgersi al cessionario per soddisfare la propria pretesa, dovendo invece preventivamente escutere il cedente
In caso di cessione d’azienda, la responsabilità tributaria del cessionario è limitata dal punto di vista quantitativo al valore dell’azienda o del ramo d’azienda che il cessionario ha acquisito (art. 14 comma 1 del DLgs. 472/97) e agli importi dovuti dal cedente all’Erario che (oltre che rientrare nell’ambito oggettivo sopra individuato) risultano alla data del trasferimento dell’azienda dagli atti degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza (art. 14 comma 2 del DLgs. 472/97).
Inoltre, il cessionario beneficia della preventiva escussione del cedente.
La limitazione della responsabilità solidale del cessionario al valore dell’azienda trasferita risponde alla logica che ...
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