Buono mobilità per la rottamazione di veicoli
Ai residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/Ce che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, è riconosciuto un “buono mobilità”. Lo stabilisce l’art. 2 comma 1 del DL 14 ottobre 2019 n. 111, pubblicato sulla G.U. n. 241 del 14 ottobre.
Il buono:
- è di 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo rottamato;
- deve essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita;
- non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Con un apposito decreto, che dovrà essere emanato entro il 14 dicembre 2019, saranno definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio.
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