Trust esteri opachi tassati in Italia se paradisiaci
La proposta di modifica dell’art. 44 del TUIR corregge la prassi fiscale antielusiva
La bozza di decreto fiscale contiene una riforma dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies) del TUIR, che concerne la tassazione dei redditi di capitale per i beneficiari di trust.
L’art. 12 del decreto – rubricato “Trust” – sembra chiarire, superando quanto stabilito dalla prassi (circ. n. 61/2010), che i redditi prodotti da trust esteri opachi (che possono definirsi tali secondo il diritto italiano) non sono tassabili in capo ai beneficiari residenti, salvo che l’ente sia stabilito in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis del TUIR.
Occorre inoltre, ai fini della tassazione del reddito di capitale proveniente dal trust paradisiaco, la percezione del provento da parte del beneficiario.
La revisione dell’art. 44, se confermata, ...
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