Regime degli impatriati per chi è stato assunto dalla capogruppo italiana
La nuova misura del decreto «Crescita» vale solo per i trasferimenti dal 2020
Può accedere al regime fiscale degli impatriati di cui all’art. 16, comma 1 del DLgs. 147/2015, nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto “Crescita” (DL 34/2019), il contribuente che sia rientrato in Italia nel 2018 a seguito di assunzione da parte della capogruppo italiana, titolare del 100% delle azioni della società estera (non più operativa), presso la quale lo stesso svolgeva la propria attività lavorativa prima del rientro. Non sono applicabili, invece, nemmeno a partire dal 2020, le nuove condizioni di favore relativamente alla misura del beneficio e alla durata dello stesso previste dall’art. 5 del DL 34/2019. Questi sono i principi ricavabili dalla risposta ad interpello n. 904-1304/2019 rilasciata dalla DRE Lombardia (non ancora resa
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