Limiti ai compensi per gli amministratori di enti non profit
Fino all’abrogazione della disciplina sulle ONLUS, restano operativi gli attuali criteri sulla distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione
Con la risposta a interpello n. 452, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le previsioni dettate dal Codice del Terzo settore in merito al divieto di distribuzione di utili e degli avanzi di gestione sostituiranno gli attuali criteri, che, per la generalità degli enti associativi, si rifanno al DLgs. 460/97, solo dopo che sarà abrogata la disciplina delle ONLUS.
Per gli enti non commerciali, la fruizione di particolari regimi fiscali può essere subordinata alla previsione statutaria circa il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, come contemplato dall’art. 10 comma 1 del DLgs. 460/97, in materia di ONLUS, dall’art. 148 comma 8 del TUIR, per beneficiare
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