L’autoriciclaggio non è un reato «di durata»
Non rilevano le condotte dissimulatorie poste in essere prima del 1° gennaio 2015 anche se esplicano successivamente i loro effetti
Il reato di autoriciclaggio previsto dall’art. 648-ter.1 c.p. richiede il reimpiego del provento di un qualsiasi delitto non colposo, in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza.
Tra i reati presupposto per tale illecito possono, dunque, essere annoverate anche le condotte di bancarotta previste dagli artt. 216 ss. del RD 267/1942.
Proprio questo è il caso affrontato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 44198 depositata ieri, in cui, secondo l’accusa, l’amministratore di una srl, avendo commesso il delitto di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione, aveva poi reimpiegato nelle attività imprenditoriali di una nuova società, appositamente costituita, l’azienda distratta in danno della fallita. Circostanza che consentiva ...
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