Buoni pasto cartacei non imponibili fino a 4 euro
Il limite di esenzione scende per i «cartacei», ma sale a 8 euro per quelli «elettronici»
Nell’ambito del Ddl. di bilancio 2020, è prevista una modifica all’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR che comporterebbe la riduzione della quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto cartacei (da 5,29 a 4 euro) e, contestualmente, l’incremento della soglia di non imponibilità di quelli elettronici (da 7 a 8 euro).
Ai sensi dell’attuale art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa erogate sotto forma di “buoni pasto”, fino all’importo complessivo di 5,29 euro giornalieri, aumentato a 7 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
Secondo la C.M. n. 29/97, l’importo massimo escluso da tassazione deve intendersi riferito al valore facciale del buono e all’ammontare
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