Verso il singolo investimento azione di nullità solo se conforme a buona fede
Per le Sezioni Unite sono ammissibili le nullità «selettive», purché non provochino un ingiustificato sacrificio economico a danno dell’intermediario
La nullità del contratto di investimento per difetto di forma scritta, prevista dall’art. 23 comma 3 del DLgs. n. 58/98 (TUF), può essere fatta valere dall’investitore anche in relazione a singoli ordini di acquisto. Tuttavia, tale nullità “selettiva” può essere contraria a buona fede (e l’intermediario può eccepirlo in giudizio) nel caso in cui determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini.
Così ha deciso la Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 4 novembre 2019 n. 28314, intervenendo nel dibattito relativo alle modalità con cui opera il vizio della nullità previsto dall’art. 23 comma 3 del DLgs n. 58/98 per il caso in cui il contratto di investimento non sia redatto in forma scritta.
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