Dolo generico per il reimpiego di proventi illeciti
La Cassazione rivede l’orientamento che sembrava propendere per il dolo specifico
La Cassazione, nella sentenza n. 43387/2019, chiarisce numerosi e importanti profili relativi alla fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 648-ter c.p., che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p. (ricettazione e riciclaggio), impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
Ai fini della configurabilità del delitto in questione, innanzitutto, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (cfr. Cass. n. 10850/2014).
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