In sede di notifica i documenti allegati al reclamo non devono essere firmati
È opportuno produrre i documenti citati nel ricorso per agevolare la definizione stragiudiziale
L’art. 17-bis del DLgs. 546/92 prevede che il ricorso produca gli effetti di un reclamo se la controversia ha un valore non superiore a 50.000 euro. Per determinare il valore della lite, si applica l’art. 12 comma 2 del DLgs. 546/92, secondo cui “per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
Ne consegue che al ricorso/reclamo si applicano le regole del processo tributario telematico, il quale è obbligatorio per gli atti processuali introduttivi notificati a far data dal 1° luglio 2019.
Pertanto, il ricorso/reclamo deve essere notificato a mezzo ...
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