L’omessa denuncia di infortunio segue il domicilio dell’assicurato
Stessa competenza territoriale anche nel caso la denuncia sia tardiva
In caso di omessa o tardiva denuncia di infortunio all’INAIL, la competenza territoriale a conoscere del rapporto, ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L. 689/1981 è in capo alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito è individuata la sede INAIL competente a ricevere e ad accertare tali denunce, ovvero quella del domicilio dell’assicurato.
Questo il chiarimento fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, con il parere n. 10202/2019, il cui contenuto riprende ragionamenti e conclusioni già formulate con il precedente parere n. 809/2017, concernente la medesima questione.
Ai sensi dell’art. 53 del DPR n. 1124/1965, il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto ...
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