Cessioni di energia elettrica e gas con territorialità IVA variabile
Sono rilevanti i requisiti tipici delle prestazioni di servizi: lo Stato dove è stabilito il cessionario e il luogo di consumo
Ai fini della territorialità IVA, per le cessioni di energia elettrica e gas, il criterio generale – previsto per le cessioni di beni mobili – corrispondente al luogo in cui i beni si trovano materialmente all’atto di vendita è derogato da quello fondato sulla localizzazione del cessionario. Il luogo impositivo è, quindi, determinato in base all’uso e consumo di tali beni, considerata l’impossibilità di individuare un nesso tra la singola transazione ed il loro flusso di circolazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 54/2004; circ. Agenzia delle Dogane n. 79/2004).
Con riguardo all’ambito oggettivo, le norme ex art. 7-bis comma 3 lett. a) e b) del DPR 633/72 si applicano, in particolare, alle cessioni di energia elettrica e gas effettuate tramite qualsiasi sistema di gas
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