Gli intermediari possono ravvedere l’omessa dichiarazione entro il 2 marzo
Secondo le Entrate, c’è lo sbarramento temporale previsto per l’omessa dichiarazione
La tardiva oppure omessa trasmissione della dichiarazione dei redditi non comporta solo sanzioni nei confronti del contribuente, in quanto l’art. 7-bis del DLgs. 241/97 prevede specifiche sanzioni altresì per l’intermediario abilitato.
In particolare, l’intermediario è soggetto ad una sanzione da 516 euro a 5.146 euro se presenta tardi o non presenta la dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP oppure del sostituto d’imposta, in presenza di incarico tempestivamente conferito.
Per effetto del generale principio fissato dall’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97, la sanzione è dimezzata se la dichiarazione viene presentata con un ritardo massimo di trenta giorni.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere operante il cumulo giuridico dell’art. 12 del DLgs. 472/97,
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