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Martedì, 27 maggio 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Paga base in aumento dal mese di agosto nelle imprese funebri

Comporto per sommatoria prolungato di 6 mesi in presenza di patologie invalidanti almeno al 67%

/ Alessandro MORI

Martedì, 27 maggio 2025

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Con Accordo raggiunto il 20 maggio Feniof-Concommercio e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno definito il nuovo contratto collettivo recante la disciplina applicabile al personale dipendente da imprese private esercenti l’attività di pompe funebri.
Il nuovo CCNL decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2028.

In ambito economico si segnalano aumenti complessivi nel quadriennio di validità contrattuale compresi tra i circa 308 euro del livello 1 e i 177 euro del livello 5, distribuiti nelle decorrenze di agosto 2025, agosto 2026, settembre 2027 e ottobre 2028.
Di seguito su riporta il dettaglio dei nuovi valori di paga base applicabili a decorrere dal prossimo mese di agosto: liv. 1, 1.715,45 euro; liv. 2, 1.439,22 euro; liv. 3, 1.241,98 euro; liv. 4S, 1.183,33 euro; liv. 4, 1.114,32 euro; liv. 5, 986,14 euro. Per gli importi applicabili a far data dalle altre tre decorrenze individuate si rinvia alle tabelle contenute nell’allegato 2 del CCNL.

A partire dal 20 maggio 2025 la misura dell’indennità giornaliera spettante per il lavoro prestato di domenica passa da 4,65 a 6,15 euro. Contestualmente le imprese sono tenute a erogare anche l’anticipazione degli effetti economici dell’indennità domenicale stessa su ferie, festività e mensilità aggiuntive.

Per quanto riguarda il congedo matrimoniale previsto dall’art. 32, le Parti hanno precisato i 15 giorni di assenza che l’impresa è tenuta a concedere al lavoratore che contrae matrimonio devono intendersi consecutivi e di calendario.
Con riferimento alla durata dei permessi spettanti per ragioni di studio è stata integrata la precedente stesura dell’art. 36 del CCNL, contemplando anche il diritto a 12 giorni di permesso in relazione al conseguimento del diploma di laurea. È stato inoltre previsto per gli studenti il diritto a essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la presenza ai corsi e il sostenimento degli esami, con il divieto per il datore di lavoro di vincolarli alla prestazione di lavoro straordinario o durante i giorni di riposo settimanale.

In materia di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia, la durata del comporto per sommatoria per coloro che presentano patologie invalidanti in misura pari o superiore al 67% è aumentata da 12 a 18 mesi nell’arco di 36 (art. 39).

In ambito di violenza di genere, si registra l’estensione delle tutele di legge previste dall’art. 24 comma 1 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 80 (3 mesi di aspettativa retribuita), con proroga fino a ulteriori 60 e indennità al 100% della retribuzione corrente.

Per quanto riguarda infine il Fondo EST (assistenza sanitaria integrativa), a decorrere dal 1° luglio 2025 il contributo obbligatorio a carico del datore di lavoro aumenta da 10 a 13 euro mensili, con la quota a carico del lavoratore che rimane invece pari a 2 euro mensili.

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