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IMPRESA

In Gazzetta la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese

La L. 76/2025 fornisce una disciplina della partecipazione alla gestione, al capitale e agli utili

/ Luca MAMONE e Daniele SILVESTRO

Martedì, 27 maggio 2025

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri la L. 15 maggio 2025 n. 76, con cui vengono introdotte specifiche disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, in attuazione di quanto disposto dall’art. 46 Cost. e nel rispetto dei princìpi e dei vincoli derivanti dall’ordinamento della Ue e internazionale.

In particolare, il provvedimento in questione, che entrerà in vigore il 10 giugno 2025, si occupa di fornire una disciplina delle partecipazioni dei lavoratori di carattere gestionale, economico e finanziario, organizzativo e consultivo.

Per quanto riguarda la “partecipazione gestionale” dei lavoratori, gli artt. 3 e 4 si occupano di individuare tale partecipazione adottando modalità diverse in relazione al modello di governance societario.
Ad esempio, nel modello dualistico, gli statuti possono prevedere – sempre in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva – la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al Consiglio di sorveglianza, mentre nel caso del modello monistico, lo statuto sembra poter prevedere la partecipazione di amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti sia al CdA che al Comitato per il controllo sulla gestione.

Inoltre, tra le misure di rilievo si segnalano quelle relative alla partecipazione economica e finanziaria, ovverosia la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato.

In particolare, l’art. 5 prevede l’incremento a 5.000 euro del limite massimo entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 5%, ex art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Tale disposizione di favore non opera per i premi di risultato e trova applicazione in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015.

La disposizione opera solo per il 2025 e in deroga a quanto previsto dal citato comma 182, mentre rimangono ferme le disposizioni previste dall’art. 1 commi 183-189 della L. 208/2015. Salvo proroghe, il limite tornerà nella misura ordinaria a partire dal 2026.

L’altra novità è invece prevista dall’art. 6, che disciplina la possibilità di prevedere piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società di cui agli artt. 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, c.c., l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all’art. 1 commi 184-bis - 189 della L. 208/2015.

Inoltre, per il solo anno 2025, la norma in commento prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, siano esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
Particolare rilievo assumono le altre forme di partecipazione dei lavoratori, legate sostanzialmente agli aspetti organizzativi e consultivi.

Per quanto concerne la partecipazione organizzativa, l’art. 7 del provvedimento in esame riconosce la possibilità di istituire commissioni paritetiche “lavoratori/azienda” con la funzione di proporre piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro.

Il successivo art. 8 prevede poi la possibilità – sulla base della contrattazione collettiva aziendale – di inserire nell’organigramma aziendale alcuni specifici soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa, quali le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché i responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità. La medesima norma riconosce alle imprese con meno di 35 lavoratori la possibilità di favorire, anche tramite gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.

Le citate commissioni paritetiche assumono poi un rilievo centrale nella c.d. “funzione consultiva”. In particolare, l’art. 9 prevede che, nel loro ambito, le rappresentanze dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possano essere preventivamente consultate in merito alle scelte aziendali.
In tale quadro, spetta ai contratti collettivi definire la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva nonché individuare le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.

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