Per l’acconto IVA rilevano anche gli acquisti in split payment
Occorre considerare l’imposta divenuta esigibile relativa a tali operazioni
Il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA addebitata in fattura dal cedente o prestatore sia versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente (art. 1 comma 2 del DM 23 gennaio 2015). L’imposta concorre, dunque, alla determinazione dell’acconto IVA di quest’ultimo soggetto e non a quello dovuto dal fornitore che sarebbe “di fatto” esonerato da tale versamento se effettuasse solo cessioni di beni o prestazioni di servizi con applicazione della scissione dei pagamenti.
Le pubbliche amministrazioni, le fondazioni e gli enti soggetti passivi IVA nonché le società, che acquistano beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, assolvono la relativa imposta con il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) ...
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