Raddoppio dei termini automatico per la consolidante
Le ragioni si fondano sull’unicità dell’atto e sull’attività di direzione e coordinamento
Il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 del DPR 600/73 in caso di violazione comportante obbligo di denuncia per reati fiscali (nella versione antecedente alla L. 208/2015) opera sia nei confronti della consolidata – nei cui riguardi sono stati ravvisati seri indizi di reato – sia nei confronti della consolidante. La condotta illecita, penalmente rilevante, commessa dalla consolidata non può che avere riflessi concreti, per quanto concerne il “raddoppio dei termini”, anche per la contribuente consolidante. Queste sono le conclusioni a cui giunge la Cassazione con la sentenza n. 28356 del 5 novembre 2019.
La ripresa oggetto di giudizio riguardava l’indeducibilità di alcuni costi per operazioni oggettivamente inesistenti commesse dalla consolidata e “attribuiti” ...
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