Anomala l’annotazione del concordato preventivo nelle scritture contabili
L’adempimento, da assolvere dopo l’apertura della procedura, è previsto da una norma anacronistica, che però resta nel nostro ordinamento
Nel vigente art. 170 comma 1 del RD 267/42, rimasto invariato tra le numerose “riforme, correzioni e rivisitazioni” del legislatore, è tuttora prescritto che “il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato (preventivo), ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri presentati”.
Nella L. 197/1903, che ha introdusse il concordato preventivo nel nostro ordinamento, una condizione di ammissibilità era rappresentata dalla presentazione dei “libri di commercio obbligatori” al tribunale, e (addirittura) tale organo collegiale ne verificava la regolare tenuta da parte del debitore.
Successivamente, con il RD n. 267/42, nacque l’adempimento dell’annotazione sui libri contabili da parte del giudice delegato con ...
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