Con licenziamento ingiustificato del dirigente non opera la decadenza
Secondo la Cassazione il concetto di ingiustificatezza non è riconducibile a quello di invalidità
I termini di decadenza prescritti dalla legge per l’impugnativa del licenziamento non operano in relazione al licenziamento del dirigente riconducibile a un’ipotesi di ingiustificatezza, operando solo in caso di recessi invalidi in senso stretto.
Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 148 depositata ieri, sulla scorta, principalmente, della differenza tra il concetto di ingiustificatezza, da un lato, e di invalidità, dall’altro.
Prima di esporre il ragionamento condotto dai giudici di legittimità, è utile evidenziare che la disciplina dei licenziamenti dei dirigenti è differente rispetto a quella prevista per le altre categorie di lavoratori: i dirigenti sono infatti sottratti alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui alla
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