Fino all’occultamento o alla distruzione di documenti contabili profitto confiscabile
Il profitto può coincidere con quello dei reati dichiarativi o essere correlato a condotte non penali
Nel delitto previsto dall’art. 10 del DLgs. 74/2000, quando l’importo dell’evasione sia stato aliunde determinato, è configurabile il profitto del reato – suscettibile di confisca, anche per equivalente, e di sequestro preventivo – con riguardo al tributo evaso e ad eventuali sanzioni ed interessi maturati sino al momento dell’occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta.
È questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 166, depositata ieri.
L’art. 10 del DLgs. 74/2000 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere ...
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