Fusione senza subentro automatico per la confisca
La qualificazione dell’operazione come evolutivo-modificativa ha riflessi, tra gli altri, su atti che implicano l’incorporazione di società titolari di immobili
La società che risulta dalla fusione (o quella incorporante) assume tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis comma 1 c.c.).
Prima della riforma del diritto societario attuata dal DLgs. 6/2003, l’art. 2504-bis comma 1 c.c. parlava di subentro dell’incorporante nei diritti e negli obblighi delle “società estinte”, anziché delle “società partecipanti alla fusione”.
Tale riferimento alle “società estinte” aveva determinato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’operazione di fusione integrava dunque gli estremi della successione a titolo universale mortis causa della società che risulta post fusione
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