Vendite fallimentari con conflitto tra organi della procedura
Nel nuovo Codice della crisi, il curatore esegue le procedure competitive secondo le modalità di liquidazione stabilite dal giudice delegato
Nell’attuale formulazione concorsuale, la disciplina delle vendite fallimentari trova il proprio fondamento negli articoli da 105 a 108-ter del RD 267/42, con un particolare ruolo di rilievo assegnato all’art. 107 che regola, da solo, le modalità delle cessioni, introducendo una possibilità di scelta tra due alternative ipotesi diversamente strutturate nei primi due capoversi.
Il primo comma della disposizione, che costituisce la regola, prevede che le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione siano effettuati dal curatore tramite procedure competitive sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione
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