ACCEDI
Martedì, 3 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Niente indennizzo per eccessiva durata della liquidazione coatta

Tra le procedure di liquidazione coatta amministrativa e quelle fallimentari non sussiste una «identità» di posizioni creditorie

/ Antonio NICOTRA

Giovedì, 6 febbraio 2020

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con sentenza n. 12 depositata ieri, la Corte Costituzione ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 117 Cost., degli artt. 1-bis commi 1 e 2 e 2 comma 1 della L. n. 89/2001, relativamente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (“LCA”).

Nel caso di specie, il giudice di merito, chiamato a decidere su una domanda di equo indennizzo per eccessiva durata di una procedura di LCA, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis commi 1 e 2 e 2 comma 1 della L. n. 89/2001, nella parte in cui, alla stregua dell’esegesi consolidata, l’indennizzo è escluso per le procedure di LCA. Si riconosce tale diritto per eccessiva durata (oltre i 6 anni) delle “procedure concorsuali”,

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU