Niente indennizzo per eccessiva durata della liquidazione coatta
Tra le procedure di liquidazione coatta amministrativa e quelle fallimentari non sussiste una «identità» di posizioni creditorie
Con sentenza n. 12 depositata ieri, la Corte Costituzione ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24 e 117 Cost., degli artt. 1-bis commi 1 e 2 e 2 comma 1 della L. n. 89/2001, relativamente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (“LCA”).
Nel caso di specie, il giudice di merito, chiamato a decidere su una domanda di equo indennizzo per eccessiva durata di una procedura di LCA, sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis commi 1 e 2 e 2 comma 1 della L. n. 89/2001, nella parte in cui, alla stregua dell’esegesi consolidata, l’indennizzo è escluso per le procedure di LCA. Si riconosce tale diritto per eccessiva durata (oltre i 6 anni) delle “procedure concorsuali”,
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