Impossibile la reintegra se l’attività è totalmente cessata
In caso di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore al fine di ottenerne la declaratoria di illegittimità, se in pendenza del giudizio la prestazione da parte del datore di lavoro sia divenuta impossibile per cessazione totale dell’attività aziendale, ma sussistano comunque gli estremi per l’applicazione della tutela reale essendo il licenziamento illegittimo, il giudice non può disporre la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro.
È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1888, depositata ieri, con cui è stato precisato, in senso conforme a precedenti pronunce, che in questi casi il giudice deve limitarsi ad accogliere la domanda di risarcimento del danno con riferimento al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto, rappresentata dalla cessazione dell’attività.
Infatti, la chiusura totale dell’attività, così come tutte quelle vicende che determinano lo scioglimento del vincolo tra le parti per causa non imputabile a una di esse, con conseguente impossibilità totale della prestazione, rappresenta una causa impeditiva della continuazione del negozio contrattuale e, quindi, di riflesso, dell’ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Con particolare riferimento alla cessazione totale dell’attività, nella predetta pronuncia è stato poi sottolineato che il relativo accertamento – che compete al giudice del merito – deve essere effettuato caso per caso, anche quando l’imprenditore sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941