Nessuna restituzione dopo la chiusura del fallimento
L’azione di ripetizione del creditore insoddisfatto verso gli altri concorrenti compromette la definitività della procedura
Con l’approvazione del piano di riparto e la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge, alla quale segue la chiusura della procedura fallimentare, matura a carico dei creditori concorrenti una preclusione a far valere, in separato giudizio, le proprie ragioni attinenti a rapporti giuridici ormai definiti in seno alla medesima procedura concorsuale, pertanto è inammissibile la domanda di restituzione dell’indebito ovvero di ingiustificato arricchimento svolte in separato giudizio.
Con tale decisione, la Cassazione n. 31659/2019 ritorna sul tema della stabilità ed intangibilità degli effetti della procedura fallimentare e, conseguentemente, sulla possibilità o meno di presentare, dopo la chiusura della procedura, una domanda di ripetizione dell’indebito o di arricchimento ...