Nel penale tributario i documenti di transito doganale sono come le fatture
Rilevano, quindi, se falsi, ai fini della fattispecie di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000
Il documento di transito doganale interno (T2) rientra nel novero degli “altri documenti” di cui all’art. 1 lett. a) del DLgs. 74/2000; l’emissione di tale documento falso, pertanto, è suscettibile di integrare la condotta del reato di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000.
A stabilirlo è la Cassazione, nella sentenza n. 4433, depositata ieri.
L’art. 8 del DLgs. 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA, emetta o rilasci “fatture” o “altri documenti” per operazioni inesistenti. Per “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a
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