Credito dell’importatore per tributo doganale non privilegiato
Lo spedizioniere non è coobbligato con l’importatore, ma legittimato passivo al pagamento del debito doganale per altri sotto il profilo civilistico
Con sentenza n. 2454/2020, la Cassazione ha rimarcato il principio secondo il quale il soggetto passivo del debito doganale è, in via principale, l’importatore, mentre lo spedizioniere, pur essendo dalla legge chiamato in solido al pagamento, opera in qualità di mandatario. Lo spedizioniere è, pertanto, colui che – di frequente – provvede materialmente all’assolvimento dell’obbligazione tributaria per conto dell’importatore, ma, non essendo civilisticamente il debitore principale, ha diritto di regresso, con surroga, nei confronti di quest’ultimo.
L’importatore che ha provveduto al pagamento dei diritti doganali, invece, non vanta alcuna azione di regresso verso lo spedizioniere.
Nel caso di specie, una società, mandante in un contratto di spedizione, presentava
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