Revocabile l’atto esecutivo del piano inidoneo al risanamento
Per la Cassazione il regime di esenzione non può operare in mancanza dell’attestazione della veridicità dei dati contabili, economici e finanziari
L’esenzione dalla domanda di revocatoria fallimentare, proposta dal curatore, degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento (art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/1942) presuppone che il giudice effettui una valutazione ex ante, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, in ordine all’idoneità del piano – del quale gli atti impugnati costituiscono lo strumento attuativo – a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria aziendale, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti dell’assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tale fine.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3018, depositata ieri, accogliendo il ricorso presentato dalla curatela fallimentare, avverso il decreto del Tribunale,
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