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LETTERE

Sull’antiriciclaggio la parola passa ai commercialisti

Venerdì, 21 febbraio 2020

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Gentile Redazione,
la normativa antiriciclaggio coinvolge in modo diretto e incisivo solo ora, dopo l’entrata in vigore della IV e della V Direttiva Ue, i soggetti obbligati non vigilati, nella categoria dei commercialisti.
Infatti, entro il 10 marzo prossimo, i commercialisti dovranno compilare e restituire ai propri Ordini i questionari antiriciclaggio predisposti dal CNDCEC (“Antiriciclaggio: questionario per l’adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti – art. 11 DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 125/2019”).

È un adempimento obbligatorio che ricade sugli Organismi di vigilanza e sulle sue articolazioni territoriali, con il quale si va a monitorare l’effettivo livello di applicazione delle Regole tecniche del gennaio 2019 e delle Linee guida del maggio 2019 in materia di antiriciclaggio, pubblicate sempre dal CNDCEC.

Non mi soffermerò sugli aspetti tecnici, ma sull’impatto registrato dai colleghi nella diffusione di tale questionario. In via preliminare si dà atto che il CNDCEC, nel definire la platea dei destinatari, ha delineato delle libertà, ovvero delle facoltà di distribuzione del questionario, demandando ai singoli Ordini locali la possibilità di utilizzo del medesimo in alternativa ad altre forme di svolgimento delle attività di vigilanza, decise, nel caso, in piena autonomia, ma nel rispetto, ripeto, dell’attività di controllo e di vigilanza sugli iscritti.
Altra facoltà attribuita a ciascun Ordine territoriale è data dalla modalità di somministrazione del questionario, da decidere se cartacea o informatica.

Nel caso di “utilizzo” e dunque di invio agli iscritti del questionario, come forma ottemperante degli obblighi di vigilanza, gli Ordini territoriali “potranno” scegliere un campione debitamente rappresentativo di colleghi e inviarlo ai medesimi che autodichiareranno la veridicità e la reale corrispondenza dei dati ivi riportati.
Questo adempimento sarà ripetuto ogni anno e i dati contenuti saranno riferiti all’anno solare precedente alla richiesta di compilazione.

La reazione alla diffusione di questo questionario tra i commercialisti italiani ha ingenerato ancora molta confusione anche perché alcuni Ordini territoriali hanno deciso di coinvolgere tutti gli iscritti e altri (la maggior parte) hanno deciso di formare un “campione rappresentativo” al quale inviare via PEC il questionario.
Le reazioni di taluni colleghi sono state ancora di preoccupazione e di manifestata allerta a dimostrazione di come ancora questa materia sia considerata molto “ostica e complessa” (forse a torto) nelle metodologie di applicazione all’interno degli studi.

I colleghi “prescelti”, che in queste ore stanno rispondendo ai quesiti sull’organizzazione dello studio professionale, sugli adempimenti antiriciclaggio, sull’adeguata verifica della clientela, sulla conservazione documentale e sulla segnalazione di operazioni sospette, si trovano per la prima volta (forse) davanti a domande “tipo” che chiedono, ad esempio, quali procedure e/o quale modulistica standardizzata è stata introdotta all’interno dello studio oppure se sono stati identificati tutti i clienti, gli eventuali esecutori e i titolari effettivi o, ancora, se è garantita l’integrità dei dati e delle informazioni, nonché la loro inalterabilità dopo la loro acquisizione o, addirittura, se sono state mai effettuate segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Insomma, domande da far “tremare i polsi”!

Ma tant’è, l’antiriciclaggio (nella forma obbligatoria di controllo e di verifiche interne) è arrivato al “destinatario finale”, ovvero è giunto al collega che in tutti questi anni magari ha partecipato a convegni (si ricorda che la materia antiriciclaggio è materia obbligatoria e che devono essere assolte almeno 3 ore di aggiornamento all’anno quale FPC in convegni/corsi tematici), ha studiato la normativa, ha adeguatamente edotto il proprio personale di studio, ma è anche arrivato a colleghi non completamente “pronti” che si stanno adoperando alla corretta compilazione e alla tempestiva restituzione per non incorrere nella valutazione dell’Ordine territoriale ai fini del corretto adempimento degli obblighi di vigilanza a esso imposti dalla legge.

Una “formalità” ulteriore, necessaria, che oltre a essere obbligatoria è anche propedeutica alla “divulgazione capillare” dell’adempimento al fine di dare ulteriori conferme (se mai ce ne fosse bisogno) della tenuta del concetto di “presidio di legalità” (studio professionale) richiamato in molti convegni alla presenza delle istituzioni e degli organi di rappresentanza della categoria.

Con questo strumento si dà dimostrazione di come la vigilanza sia compiuta e di come la categoria stia rispondendo all’esigenza di dare effettiva contezza alle norme “scomode”, nonostante tutto, ricordando che la corretta condotta di un iscritto (in materia di antiriciclaggio) rappresenta sempre e comunque un limite alla pratica di riutilizzo di proventi derivanti da attività illecite. E questo concetto dovrebbe essere maggiormente ribadito tra i cittadini onesti e non; forse questa diffusione informativa renderebbe meno diffuso il fenomeno e, col tempo, meno gravosi gli adempimenti di controllo tra gli addetti ai lavori (i commercialisti e non solo).


Renato Burigana
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

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