Nella dichiarazione di successione integrativa da ricompilare tutti i quadri
L’omissione di uno o più quadri nella seconda dichiarazione non dovrebbe avere effetti pregiudizievoli
In sede di compilazione della dichiarazione di successione, può emergere la necessità di inviare dichiarazioni integrative di quella già presentata, al di fuori dell’art. 28 comma 6 del DLgs. 346/90, inerente al caso in cui si verifica un evento che dà luogo a un mutamento della devoluzione dell’eredità.
Semplicemente, il contribuente si accorge di aver dimenticato di indicare alcuni cespiti ereditari.
Se la dichiarazione integrativa è presentata nei termini, quindi entro l’anno dall’apertura della successione, non ci sono conseguenze sanzionatorie.
Spirato detto termine, invece, se l’omissione comporta il superamento delle franchigie, è da ritenersi integrata la violazione da dichiarazione infedele, quindi si aprono le porte del ravvedimento operoso.
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