Nel documento commerciale certificati i servizi «resi», anche se non ancora pagati
Per il credito d’imposta, in caso di pagamento rateale del registratore telematico l’importo si calcola in base a quanto effettivamente corrisposto
L’emissione del documento commerciale è direttamente correlata alla “esecuzione” dell’operazione, che non deve tuttavia intendersi quale “effettuazione” della stessa ai fini IVA. Resta fermo, dunque, il principio, già previsto per scontrino e ricevuta fiscale (cfr. C.M. n. 60/83), per cui la generazione del documento commerciale deve essere effettuata all’atto del pagamento (totale o parziale) del corrispettivo, o al momento della consegna del bene o dell’ultimazione della prestazione se questi eventi si verificano antecedentemente al suddetto pagamento. Questo, in estrema sintesi, uno dei molti chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, contenuti nella circolare n. 3, pubblicata ieri sera dall’Agenzia
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