Recesso in prova libero, ma con eccezioni
Il licenziamento delle lavoratrici in gravidanza per mancato superamento della prova deve essere motivato
Stabilire l’effettiva durata del patto di prova stipulato con un lavoratore è fondamentale, in considerazione del fatto che l’art. 2096 c.c., che disciplina l’assunzione in prova, consente a entrambe le parti di recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso e senza motivazione.
Il patto di prova, compatibile con qualsiasi contratto di lavoro subordinato (anche a termine o part time), ha un termine di durata massima di sei mesi (art. 10 della L. 604/1966), che può però essere ridotto dai contratti collettivi o dalle parti stesse; trascorso il termine fissato per la prova, l’assunzione assume carattere definitivo e il periodo di prova concluso viene computato nell’anzianità di servizio.
Tuttavia, in presenza di cause determinanti la sospensione della prestazione ...
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