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IL CASO DEL GIORNO

Recesso in prova libero, ma con eccezioni

/ Elisa TOMBARI

Sabato, 7 marzo 2020

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Stabilire l’effettiva durata del patto di prova stipulato con un lavoratore è fondamentale, in considerazione del fatto che l’art. 2096 c.c., che disciplina l’assunzione in prova, consente a entrambe le parti di recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso e senza motivazione.
Il patto di prova, compatibile con qualsiasi contratto di lavoro subordinato (anche a termine o part time), ha un termine di durata massima di sei mesi (art. 10 della L. 604/1966), che può però essere ridotto dai contratti collettivi o dalle parti stesse; trascorso il termine fissato per la prova, l’assunzione assume carattere definitivo e il periodo di prova concluso viene computato nell’anzianità di servizio.

Tuttavia, in presenza di cause determinanti la sospensione della prestazione ...

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