Il rimborso per l’addizionale all’accisa sull’energia elettrica spetta al fornitore
Il consumatore finale può esercitare l’azione civilistica di ripetizione di indebito
Il consumatore finale, attraverso l’ordinaria azione civilistica di ripetizione dell’indebito, può chiedere la restituzione dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica al fornitore, che è l’unico soggetto legittimato a richiedere l’imposta direttamente all’Erario. Una volta passata in giudicato la sentenza civile, il fornitore, che ha traslato l’imposta sull’utente, ha novanta giorni di tempo per far valere il diritto al rimborso verso l’Amministrazione finanziaria.
Tale principio è stato espresso dalla sentenza n. 3233/2020, che si è pronunciata su due provvedimenti di diniego di restituzione, emessi, rispettivamente, dall’Agenzia delle Dogane e dalla Provincia.
Ai sensi dell’art. 14 del DLgs. 504/95 ...
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