Esenzione IVA applicabile alle consulenze mediche telefoniche
Deve trattarsi in ogni caso di prestazioni mediche a scopo terapeutico
I servizi di consulenza medica resi telefonicamente, consistenti nel fornire spiegazioni circa le diagnosi e le terapie possibili e nel proporre variazioni dei trattamenti seguiti, possono beneficiare del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 132 lett. c) della direttiva 2006/112/Ce.
È quanto affermato dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza pubblicata ieri, relativa alla causa C-48/19. Il caso sottoposto alla Corte riguarda una società di diritto tedesco che forniva, per conto delle casse malattia pubbliche, consulenze telefoniche su argomenti relativi alla salute e programmi di accompagnamento, sempre via telefono, a pazienti affetti da malattie croniche. Nello specifico, i servizi erano resi da infermieri e assistenti sanitari e, in alcuni casi, con l’intervento di medici.
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