La sospensione dei termini potrebbe riguardare le costituzioni in giudizio
Nella Relazione illustrativa al DL 11/2020 la sospensione è estesa ai processi anche se non sia fissata udienza nel periodo interessato
In vista della conversione in legge del DL 11/2020 il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione illustrativa del decreto emesso per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
La relazione interviene sul tema della sospensione dei termini processuali civili, penali tributari e militari (art. 1 comma 2 del DL 11/2020) prevedendo, in via interpretativa, che “il comma 2 dello stesso articolo 1, con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”.
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