Nessuna acquiescenza in difetto di osservazioni al progetto di stato passivo
La facoltà di replica entro la prima udienza per l’esame dello stato passivo esclude la decadenza
L’assenza di contestazioni alle proposte di ammissione allo stato passivo, contenute nel progetto redatto dal curatore, non determina la decadenza dal diritto di opposizione allo stato passivo ex art. 98 del RD 267/42. In sede di verifica dello stato passivo, infatti, non incombe sui creditori il dovere processuale di prendere posizione sulle eccezioni difensive e determinazioni conclusive del curatore.
Una parte della giurisprudenza di merito, tuttavia, sembra far discendere dal comportamento omissivo dei creditori il significato di acquiescenza alle dichiarazioni del curatore con conseguente inammissibilità della successiva opposizione allo stato passivo.
L’inserimento nel verbale dello stato passivo della “richiesta di chiarimenti” alla curatela in ordine alle domande
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