Inesistenza oggettiva e soggettiva delle fatture con causale «falsa»
La differenza tra le due tipologie di dichiarazione fraudolenta ex artt. 2 e 3 del DLgs. 74/2000 è data dal modo in cui l’operazione è documentata
La differenza tra le due tipologie di dichiarazione fraudolenta, previste rispettivamente dagli artt. 2 (utilizzo di fatture per operzioni inesistenti) e 3 (“altri artifici”) del DLgs. 74/2000, non è data dalla natura dell’operazione, ma dal modo in cui essa è documentata. Ciò in quanto la particolare idoneità probatoria delle fatture comporta una maggiore capacità decettiva delle falsità commesse utilizzando proprio tali documenti.
Si tratta di un rapporto di “specialità reciproca” che intercorre tra le due fattispecie, come torna a precisare la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10916 depositata ieri: “accanto ad un nucleo comune costituito dalla presentazione di una dichiarazione infedele, il primo presuppone l’utilizzazione di fatture o documenti
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