Sospesi i termini per esibire documenti a seguito di controllo formale
Le attività degli uffici impositori non sono a livello generale sospese
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 3 aprile 2020 contiene alcuni chiarimenti relativi all’attività di accertamento e riscossione.
Con riferimento al controllo formale, la risposta alla domanda 1.20 chiarisce che la sospensione prevista dall’art. 62 del DL 18/2020 opera in relazione alle richieste di documentazione effettuate ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73.
Pertanto, nelle ipotesi in cui il termine per fornire la risposta/esibire i documenti scada nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, il contribuente può ottemperare entro il 30 giugno 2020, in applicazione dell’art. 62 comma 6 del DL 18/2020.
Ai sensi dell’art. 67 del DL 18/2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione ...
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