Stop ai termini di decadenza per le domande di APE sociale
Le domande trasmesse entro il 1° giugno 2020 si intendono come validamente presentate entro il termine ordinario del 31 marzo
L’INPS, con la circolare n. 50/2020, illustra i primi chiarimenti in ordine all’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 34 del DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), con particolare riferimento ai termini di decadenza delle prestazioni previdenziali e ai relativi criteri applicativi, preannunciando l’uscita di una successiva circolare attraverso la quale fornire ulteriori chiarimenti e istruzioni sulla citata disposizione.
Tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 34 del DL 18/2020 stabilisce la sospensione di diritto del decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL, per il periodo compreso tra il 23 febbraio e sino al 1° giugno
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