Le procedure di sovraindebitamento già omologate si possono sospendere
Considerata l’emergenza il piano può anche essere modificato ma, secondo i commercialisti, tutta la procedura va resa più snella
Sospensione di tre mesi per tutte le procedure di indebitamento già omologate, siano esse piani del consumatore o accordi di ristrutturazione dei debiti, con successiva possibilità di modificarne i contenuti. Secondo Consiglio e Fondazione nazionale dei commercialisti, percorrere questa strada in un momento di estrema difficoltà economica come quello che stiamo vivendo è possibile.
Stando, infatti, al documento “Emergenza COVID-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, presentato ieri da CNDCEC e FNC, l’art. 13, comma 4-ter della legge 3/2012, concede la possibilità di modificare la proposta su cui si fondano il piano o l’accordo nel caso in cui fare fronte agli obblighi divenga impossibile per
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