Sostituzione con CIGO «COVID-19» solo se la CIGS è sospesa
L’azienda deve richiedere al Ministero del Lavoro un decreto di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinario
Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), possono sospenderlo e sostituirlo con il trattamento ordinario (CIGO) previsto dall’art. 19 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”). Il trattamento così attivato potrà coprire l’intero orario di lavoro ed essere rivolto anche ai medesimi lavoratori già beneficiari dell’integrazione salariale straordinaria.
Questo è quanto stabilito dall’art. 20 del medesimo DL 18/2020.
Come per gli altri trattamenti già previsti per l’emergenza derivante dalla diffusione del coronavirus, anche in questo caso il relativo periodo non concorrerà al raggiungimento dei limiti massimi di durata complessiva per l’uso degli strumenti di integrazione ...
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