Sospeso il piano del consumatore per «impossibilità da COVID-19»
Esclusa la responsabilità per inadempimento dovuto alle misure di contenimento
Per il Tribunale di Napoli 17 aprile 2020, la crisi epidemiologica da COVID-19 costituisce un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta nell’adempimento delle obbligazioni, derivante da causa non imputabile, che legittima la richiesta, con l’ausilio dell’OCC, di sospensione dell’esecuzione del piano del consumatore omologato.
L’art. 13 comma 4-ter della L. n. 3/2012 consente la modifica dell’accordo o del piano, qualora l’esecuzione sia divenuta impossibile per ragioni non imputabili al debitore. Il sovraindebitato può, quindi, rimodulare le modalità e le tempistiche dell’esecuzione con l’ausilio dell’OCC. In tali casi, il giudice valuta l’esistenza della causa che rende impossibile l’esatto adempimento.
L’emergenza ...
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