Termini di scadenza dei titoli di credito incerti
La scadenza «a giorno fisso» potrebbe coincidere con il 2 maggio 2020
L’art. 11 del DL 23/2020 regola la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito dal 9 marzo al 30 aprile 2020. A norma del comma 1 – fermo quanto disposto ai commi 2 e 3 – i termini di scadenza “ricadenti o decorrenti” nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del 9 aprile (data di entrata in vigore del DL “liquidità”), e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, “sono sospesi per lo stesso periodo”.
La sospensione opera a favore dei debitori e degli obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Al comma 2, inoltre, è stabilito che l’assegno presentato al
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