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IL PUNTO / PROCEDURE CONCORSUALI

«Utile strumentalità» indispensabile per la prededuzione dei professionisti

Nel Codice della crisi la preferenza spetta solo nel caso di ammissione al concordato preventivo oppure omologazione dell’accordo di ristrutturazione

/ Saverio MANCINELLI

Giovedì, 21 maggio 2020

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In tema di prededucibilità, l’art. 6 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), recato dal DLgs. 14/2019 (che, anziché dal 15 agosto 2020, entrerà in vigore il 1° settembre 2021, per il rinvio statuito nell’art. 5 del DL 23/2020), rimuove il sintagma generico “crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”, in ossequio a uno dei principi della legge delega 155/2017 di riduzione dei costi delle procedure.

Con tale norma, oltre a espungersi tout court la vigente prededuzione funzionale, si prevede per i crediti dei professionisti il riconoscimento del beneficio della prededucibilità solo se sorti in funzione della domanda: degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, a condizione

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