«Utile strumentalità» indispensabile per la prededuzione dei professionisti
Nel Codice della crisi la preferenza spetta solo nel caso di ammissione al concordato preventivo oppure omologazione dell’accordo di ristrutturazione
In tema di prededucibilità, l’art. 6 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), recato dal DLgs. 14/2019 (che, anziché dal 15 agosto 2020, entrerà in vigore il 1° settembre 2021, per il rinvio statuito nell’art. 5 del DL 23/2020), rimuove il sintagma generico “crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali”, in ossequio a uno dei principi della legge delega 155/2017 di riduzione dei costi delle procedure.
Con tale norma, oltre a espungersi tout court la vigente prededuzione funzionale, si prevede per i crediti dei professionisti il riconoscimento del beneficio della prededucibilità solo se sorti in funzione della domanda: degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, a condizione
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