Non imponibile IVA l’attività di «security» nei porti
Il servizio rientra tra quelli agevolabili in quanto riflette il funzionamento e la manutenzione degli impianti portuali
Rientra tra le prestazioni di servizi non imponibili ai fini IVA l’attività di “port security”, in quanto attività obbligatoria diretta a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti portuali.
Alla fattispecie si applica l’art. 9 comma 1 n. 6 del DPR 633/72 che qualifica come non imponibili i servizi prestati nei porti, nonché l’art. 3 comma 13 del DL 90/90, il quale ulteriormente specifica che, tra gli altri, vi rientrano i servizi riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti.
Tali principi sono stati affermati dalla C.T. Reg. Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 229 del 20 dicembre 2019.
Il caso di specie, esaminato dai giudici, aveva ad oggetto prestazioni di servizi di vigilanza all’interno del Porto
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