Informazioni sulle commissioni per pagamenti elettronici anche agli esercenti
La Banca d’Italia, con provvedimento 21 aprile 2020 (G.U. 30 aprile 2020 n. 111), ha individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori di servizi di pagamento trasmettono agli esercenti, con cui hanno stipulato un contratto di convenzionamento, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte ai fini del credito d’imposta ex art. 22 del DL 124/2019.
Il prestatore di servizi di pagamento (c.d. “soggetto convenzionatore”) è tenuto a trasmettere agli esercenti:
- l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;
- un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito.
Tali informazioni devono essere trasmesse per via telematica – ad esempio tramite PEC o con pubblicazione nell’on line banking dell’esercente – entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Si ricorda che con il provv. Agenzia delle Entrate n. 181301/2020 sono stati definiti termini e modalità della comunicazione da parte degli operatori finanziari all’Agenzia delle Entrate (si veda “Dagli operatori i dati per il bonus sulle commissioni per pagamenti elettronici” del 30 aprile 2020).
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