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NOTIZIE IN BREVE

Fino al termine dell’emergenza formazione sulla sicurezza sul lavoro con aggiornamento telematico

/ REDAZIONE

Martedì, 5 maggio 2020

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Con l’aggiornamento delle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale, nella giornata di ieri il Ministero del Lavoro ha chiarito che in questo periodo emergenziale, caratterizzato da restrizioni finalizzate al contenimento dei contagi da COVID-19, il mancato aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Ciò in applicazione di quanto previsto dall’art. 103, comma 2 del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, che fa salva la validità di “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”, per un periodo di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente prevista per il 31 luglio 2020).
L’aggiornamento, precisa il Ministero, dovrà essere completato immediatamente dopo la fase emergenziale.

Ove possibile – e in ogni caso ad esclusione della parte pratica dei corsi – è temporaneamente ammissibile lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e consentire la piena interazione tra questi ultimi e i docenti.

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