ACCEDI
Giovedì, 12 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Minimale contributivo anche per i soci lavoratori

/ REDAZIONE

Martedì, 5 maggio 2020

x
STAMPA

La Cassazione, con la sentenza n. 8446, pubblicata ieri, ha ribadito il principio secondo il quale il c.d. minimale contributivo di cui all’art. 1, comma 1 del DL 338/89, conv. L. 389/89, è applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle società cooperative per effetto del richiamo operato dall’art. 3, comma 4 del DLgs. 423/2001.

In virtù del combinato disposto delle citate norme, per periodi successivi al 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile – vale a dire la retribuzione da assumere come base per il calcolo ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali – relativa ai soci lavoratori di cooperative sociali non può, dunque, essere inferiore rispetto all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate ai lavoratori di una determinata categoria sulla base della contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

L’applicazione del suddetto principio anche alle società cooperative, oltre che sancito dalla legge, è stato del resto, come ricordato dai giudici di legittimità, recentemente già rilevato da parte della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 15172/2019).
Pertanto, con la sentenza in questione, la Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’INPS, con cui aveva lamentato la scorretta applicazione da parte dei giudici di secondo grado, per periodi successivi al 1° gennaio 2007, del regime contributivo di maggior favore per i datori di lavoro previsto dall’art. 4 del DPR 602/70, ormai superato dal DLgs. 423/2001.

TORNA SU