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Credito IVA subito utilizzabile dalla SGR subentrante

/ REDAZIONE

Martedì, 5 maggio 2020

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In caso di sostituzione nella gestione di un fondo, la SGR subentrante assume la stessa posizione della SGR sostituita. Se la sostituzione avviene nel corso dell’anno, pertanto, il credito IVA maturato sino a quel momento è immediatamente utilizzabile dalla SGR subentrante. Si tratta del principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 124 pubblicata ieri, 4 maggio 2020.

La SGR subentrante ha l’obbligo di presentare la dichiarazione IVA indicando, nel modulo relativo al fondo, tutte le operazioni riferibili alla gestione dello stesso, comprese quelle poste in essere nella frazione d’anno antecedente il momento di efficacia della sostituzione.

Per consentire la riconciliazione delle poste da indicare nelle dichiarazioni annuali della SGR subentrante e della sostituita, in particolare:
- la SGR sostituita indica nel quadro VL il debito IVA annuale, al netto delle risultanze del fondo;
- per effetto dei versamenti periodici IVA effettuati dalla SGR sostituita con riferimento al fondo, dunque, al momento della liquidazione risulterà un’eccedenza a credito che può essere ceduta alla SGR subentrante;
- tale credito deve essere indicato nel rigo VD1 ed espunto dalla dichiarazione IVA mediante l’indicazione del medesimo importo nel rigo VL37;
- la SGR subentrante, a sua volta, riporta nel rigo VD51 e nel rigo VL35 il credito ricevuto che gli permette di abbattere il debito riferito al fondo per il periodo anteriore al subentro.

Se nel corso dell’anno in cui è avvenuta la sostituzione del gestore del fondo la SGR sostituita ha maturato un’eccedenza a credito IVA, la SGR subentrante può farla confluire nelle liquidazioni periodiche dalla data in cui la sostituzione è divenuta efficace, al netto di quanto era già stato utilizzato dalla SGR sostituita. L’eventuale credito maturato dal fondo nell’anno precedente a quello in cui ha efficacia la sostituzione può rimanere nella disponibilità della SGR sostituita o confluire nelle liquidazioni periodiche della SGR subentrante.

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